Lo statuto
TITOLO I – Finalità e Soci
Art. 1 – Denominazione e sede legale.
1. E’ costituita in Italia, con sede legale in Magenta (Mi) via Isonzo,
1 – c/o Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino, una Associazione
civile denominata “ASSOCIAZIONE ITALIANA DIRETTORI E FUNZIONARI AREE PROTETTE”.
L’Associazione è costituita per un tempo illimitato, è apartitica
e non ha carattere sindacale. L’anno sociale decorre dal I° gennaio
al 31 dicembre.
2. Oltre alla sede legale l’associazione opera tramite l’istituzione
della “Sede operativa”. Il Comitato direttivo nel suo primo insediamento
individua la sede operativa per lo svolgimento delle attività associative.
Art. 2 – Scopo sociale
1. L’Associazione ha i seguenti scopi sociali:
1. promuovere la tutela e la salvaguardia ambientale;
2. sostenere il miglioramento professionale dei dipendenti dei soggetti gestori
delle aree protette ricoprenti i ruoli di Direttore o di funzionari direttivi
aventi funzioni di coordinamento formalmente assegnati dal soggetto gestore di
appartenenza.
3. promuovere corsi di formazione dedicati ai soci ed ai dipendenti delle aree
protette volti al miglioramento delle conoscenze tecnico amministrative in materia
di aree protette
4. promuovere seminari di studio sui principali problemi inerenti lo sviluppo
e la gestione delle aree protette allo scopo di migliorare le tecniche e le modalità amministrative
e di gestione;
5. proporre buone pratiche e proposte gestionali elaborate dall’Associazione
alle Amministrazioni pubbliche, quali soluzioni raccomandate;
6. curare l’informazione in merito alle iniziative intraprese nei confronti
di :
a) Enti di appartenenza dei singoli soci;
b) Enti e/o soggetti erogatori di contributi.
2. Allo scopo di poter conseguire gli obiettivi di cui ai punti 1), 2), 3), 4),
5) e 6 l’Associazione si prefigge:
a) di promuovere periodiche riunioni, convegni in particolare modo in occasione
di mostre e manifestazioni anche con altri Enti o Associazioni che, direttamente
o indirettamente, siano interessate allo sviluppo e alla tutela delle aree protette;
b) di organizzare, favorire e coordinare manifestazioni e mostre in Italia e
all’estero; pubblicare e divulgare riviste, notiziari, circolari, bollettini,
di carattere tecnico specifico;
c) di collaborare e partecipare tramite i propri membri e/o i propri organi istituzionali
ad organizzazioni che abbiano come finalità la promozione e lo sviluppo
della politica delle aree protette e della salvaguardia ambientale;
d) di promuovere e curare l’istituzione ed il funzionamento di momenti
di preparazione e di aggiornamento per gli appartenenti al personale dipendente
dei Parchi e delle Riserve Naturali;
e) svolgere attività promozionale per la salvaguardia ed il miglioramento
dell’ambiente naturale;
f) organizzare l’attività anche per coordinamenti regionali che
operano secondo gli indirizzi adottati dall’Assemblea dei soci.
3. Per il raggiungimento delle proprie finalità l’Associazione promuove
e favorisce iniziative varie e compie tutte le attività necessarie e,
comunque, connesse e conseguenti agli scopi sociali.
Art. 3 – I soci.
1. L’Associazione si compone di :
– soci aderenti
– soci effettivi
– soci onorari
2. Possono essere soci aderenti tutti coloro che aderiscono nelle finalità generali
alle linee di attività dell’associazione in quanto impegnati o interessati
a vario titolo al tema della protezione della natura e delle aree protette.
3. Possono essere soci effettivi:
a) coloro che ricoprono la funzione di Direttore di area protetta riconosciuta
dall’Elenco Ufficiale del Ministero dell’Ambiente o da analoghi elenchi
Regionali;
b) coloro che svolgano a qualsiasi livello funzioni di responsabile del coordinamento
generale di aree protette o di enti gestori con rapporti convenzionali con pubbliche
Amministrazioni;
c) coloro che svolgano a qualsiasi livello funzioni di responsabilità di
un settore d’attività di un ente o di un soggetto gestore di aree
protette compresi i soggetti con rapporti convenzionali con pubbliche Amministrazioni.
4. Possono essere nominati soci onorari le persone, fisiche o giuridiche, che
abbiano contribuito sostanzialmente allo sviluppo dell’Associazione o che
abbiano acquisiti particolari meriti, in campo nazionale, per la tutela o l’incremento
delle aree protette ovvero personalità o funzionari non più in
servizio attivo, che abbiano svolto particolare attività contribuendo
allo sviluppo e alla finalità dell’Associazione. I soci onorari
verranno nominati dalla Assemblea su proposta del Comitato Direttivo ed hanno
diritto al voto.
5. L’iscrizione all’Associazione deve essere richiesta mediante domanda
scritta diretta al Presidente. L’accettazione dell’iscrizione deve
essere deliberata dal Comitato Direttivo e comunicata all’interessato.
L’iscrizione è annuale e tacitamente rinnovata salvo dimissioni
scritte entro la scadenza annuale.
Art. 4 – Quota associativa.
1. Tutti i soci sono tenuti al versamento di una quota di iscrizione annuale,
da versarsi all’atto dell’iscrizione. Per gli anni successivi il
socio è tenuto al versamento, entro il mese di gennaio, della quota annuale
nella stessa misura stabilita per l’anno precedente, salvo differenza da
corrispondersi a seguito di eventuale modifica apportata dal Comitato Direttivo.
2. L’ammontare di dette quote è stabilito dal Comitato Direttivo
e si differenziano per le tre tipologie di socio previste dal presente Statuto.
3. I singoli associati non hanno diritto alla restituzione delle quote versate
in caso di recesso.
Art. 5 – Revoca qualifica di socio.
1. La qualifica di socio si perde :
a) per dimissioni che debbono essere presentate per iscritto al Comitato Direttivo
e che decorrono dall’anno successivo a quello durante il quale sono state
presentate;
b) per decadenza, qualora il socio non provveda al pagamento della quota sociale
entro i termini stabiliti. L’Associazione si riserva ogni azione legale
per l’eventuale recupero di spese sostenute o di crediti. Il socio dimissionario
o decaduto può essere riammesso solo quando abbia adempiuto agli obblighi
contratti verso l’Associazione previo pagamento delle quote associative
relative ad anni precedenti non corrisposte;
c) per radiazione. La radiazione viene pronunziata verso i soci per gravi motivi
o gravi infrazioni allo statuto o che danneggino in qualunque modo, materialmente
o moralmente, l’Associazione o fomentino dissidi o disordini in seno ad
essa. Il socio radiato non potrà più essere riammesso nell’Associazione
se non dietro parere favorevole del Comitato Direttivo. In caso di radiazione
il procedimento disciplinare viene iniziato con formale contestazione degli addebiti
e con la concessione di un termine non minore a giorni 20 per la difesa, la quale
potrà essere anche orale. Durante il procedimento disciplinare la qualità di
socio è sospesa.
Art. 6 – Doveri e diritti dei soci.
1. Ogni socio si impegna ed ha il dovere di :
a) rispettare lo Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni degli Organi sociali;
b) pagare, entro il 30 gennaio di ogni anno, la quota sociale e pagare o rimborsare
all’Associazione ogni somma ad essa dovuta a qualsiasi titolo;
c) rappresentare le determinazioni assunte dall’Associazione presso l’Ente
di appartenenza;
d) risarcire l’Associazione di eventuali danni arrecati a materiali ed
a quanto di pertinenza sociale;
e) non svolgere attività partitica o sindacale in seno all’Associazione;
f) restituire la tessera sociale in caso di dimissioni, decadenza o radiazione.
2. I materiali e gli atti dell’Associazione relativi allo Statuto Sociale,
al bilancio e al conto economico, e le relazioni del Presidente e del Collegio
dei Revisori, nonché i verbali delle Assemblee e del Comitato Direttivo
sono resi disponibili mediante pubblicazione sul sito web dell’Associazione.
Sarà tenuto al corrente dell’attività dell’Associazione
attraverso il notiziario e potrà partecipare a tutte le attività collettive,
a giornate di studio, ecc. Potrà far pervenire suggerimenti e proposte
che interessino l’andamento del sodalizio.
I soci ordinari possono autocandidarsi per tutte le cariche sociali.
TITOLO II – Organi dell’Associazione
Art. 7 – Organi.
1. Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Comitato Direttivo;
c) Il Presidente
2. Tutte le cariche sociali vengono ricoperte a titolo gratuito. Il socio che
ricopra una qualunque carica avrà diritto al solo rimborso delle spese
preventivamente autorizzate dal Comitato Direttivo secondo quanto stabilito al
successivo art. 18.
3. L’Associazione al suo interno prevede l’istituzione del Collegio
dei Revisori dei Conti.
Art. 8 – L’Assemblea dei Soci.
1. L’Assemblea dei soci è costituita dai soci ordinari regolarmente
iscritti ed in regola con il versamento delle quote. Le Assemblee sono ordinarie
e straordinarie. Le loro deliberazioni, assunte a maggioranza assoluta dei votanti
con l’istituto della prevalenza del voto del Presidente in caso di parità,
sono obbligatorie per tutti i soci, anche per gli assenti e per i dissenzienti.
E’ ammessa la facoltà di delega limitata a tre soci.
2. L’Assemblea ordinaria viene convocata, ogni anno, per la discussione
e l’approvazione del bilancio e per deliberare gli atti indicati nel successivo
co.7; essa viene inoltre convocata ogni triennio per l’elezione del Comitato
Direttivo e del Collegio dei Revisori.
3. L’Assemblea straordinaria viene convocata tutte le volte che il Comitato
Direttivo o il Presidente lo riterrà opportuno; nonché quando ne
sia fatta richiesta da almeno un quinto dei soci ordinari in possesso dei diritti
sociali.
4. L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal
Presidente mediante avviso scritto da diramarsi almeno 30 giorni prima della
data fissata, con recapito a mano o mediante posta semplice oppure mediante inserzione
dell’avviso stesso sull’eventuale notiziario dell’Associazione.
In caso di urgenza il termine può essere ridotto a 10 giorni. Gli avvisi
debbono contenere le indicazioni del luogo, del giorno e dell’ora della
convocazione e degli argomenti da trattare.
5. Sia l’Assemblea ordinaria sia quella straordinaria sono valide, con
la presenza fisica o per delega, in prima convocazione, della maggioranza dei
soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione, che può aver luogo
nello stesso giorno e nel medesimo luogo della prima, l’Assemblea è valida
quando siano presenti o rappresentati per delega almeno il trenta per cento (con
arrotondamento all’unità superiore) dei soci aventi diritto al voto.
6. L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza
o impedimento o per sua specifica richiesta, dal Vicepresidente. Funge da Segretario
il Segretario del Comitato Direttivo o, in caso di sua assenza, impedimento o
per sua specifica richiesta, un socio designato di volta in volta dall’Assemblea.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate con le maggioranze previste
dagli artt. 14 e 18. In caso di parità nelle votazioni palesi prevale
il voto del Presidente.
Il Presidente stabilisce, di volta in volta, il sistema da adottare per la votazione.
Le elezioni delle cariche sociali e le deliberazioni riguardanti persone avverranno
con votazione per schede segrete.
Dell’adunanza viene redatto regolare verbale sottoscritto dal Presidente
e dal Segretario.
7. L’Assemblea dei soci :
a) delibera sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l’attività dell’Associazione;
b) delibera in ordine al bilancio dell’Associazione;
c) delibera modifiche allo Statuto, affidando eventualmente al Comitato Direttivo
o ad apposita Commissione la materiale stesura delle modifiche stesse;
d) elegge il Presidente ed i membri del Comitato Direttivo che devono appartenere
alla categoria dei soci effettivi, così come individuati all’art.3
co.3;
e) elegge il Collegio dei Revisori;
f) esprime il proprio parere su ogni argomento che sia sottoposto al suo esame
dal Presidente o dal Comitato Direttivo;
g) adempie ad ogni altra attribuzione che le sia demandata dal presente Statuto,
dalle leggi e dai regolamenti dello Stato;
h)definisce gli indirizzi per la costituzione e per l’attività dei
coordinamenti regionali.
Art. 9 – Il Comitato direttivo.
1. Il Comitato Direttivo dell’Associazione è composto da :
a) N.1 Presidente (che è anche Presidente dell’Associazione);
b) N.1 Vice Presidente;
c) da N.3 a N. 7 Consiglieri.
2. Il Comitato nomina al proprio interno il Segretario-Tesoriere.
3. La composizione del Comitato deve tenere conto della necessità di garantire
la rappresentanza:
a) delle realtà gestionali del sistema delle aree protette nazionali e
regionali/locali,
b) del sistema delle Riserve,
c) delle tematiche territoriali afferenti ai grandi sistemi ambientali nazionali
(Alpi, Aree fluviali e lacustri, Aree periurbane, Appennini, Aree marine protette,
Isole),
d) delle pari opportunità,
e) del ruolo dei funzionari.
4. Il Presidente presiede il Comitato; in caso di assenza o impedimento, o per
espressa volontà del Presidente stesso, la presidenza è assunta
dal Vice Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei Consiglieri
designati dal Comitato.
I verbali delle riunioni del Comitato saranno redatti dal Segretario o, in caso
di sua assenza o impedimento, o per sua richiesta da un Consigliere designato
di volta in volta dal Presidente della seduta. Il Comitato è investito
di tutti i più ampi poteri per l’Amministrazione ordinaria e straordinaria
dell’Associazione senza eccezione di sorta e più segnatamente gli
sono conferite tutte le facoltà per l’attuazione ed il raggiungimento
degli scopi sociali che non siano riservate dall’Assemblea dei soci.
5. Il Comitato dura in carica tre anni e continua a svolgere la sua attività fino
all’insediamento dei nuovi eletti. I suoi componenti sono rieleggibili.
Il Presidente non può essere rieletto per più di due trienni. Il
Comitato si riunisce per iniziativa del Presidente o su richiesta degli altri
componenti ogni qualvolta necessario nell’interesse dell’Associazione. Qualora,
durante il mandato, un componente del Comitato cessi dall’incarico l’Assemblea
provvede alla surroga nella seduta immediatamente successiva. Le convocazioni
del Comitato vengono fatte in modo da consentire la più ampia partecipazione
possibile. Le delibere sono prese a maggioranza degli aventi diritto e nelle
votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Il
Presidente dell’Assemblea provvede alla nomina dei rappresentanti all’interno
di organismi consultivi e deliberanti su indicazione degli associati appartenenti
all’area geopolitica di riferimento (Comune, Provincia e Regione).
Art. 10 – Il Presidente.
1. Il Presidente rappresenta l’Associazione legalmente con ogni capacità giuridica.
Sorveglia e regola tutto l’andamento dell’Associazione, assistito,
per la parte di ordinaria amministrazione, dal Segretario – Tesoriere.
2. Il Presidente può nominare altresì un supporto alle attività di
comunicazione avente le funzioni di mantenere i rapporti con i soggetti esterni
e di tenere aggiornati i data base relativi agli enti di gestione ed ai direttori
e responsabili delle aree protette oltre che di gestire le attività connesse
alla gestione del sito web ed ai forum in esso attivati.
3. Qualora cessi dall’incarico per qualsiasi motivo è sostituito,
fino alla successiva Assemblea dei soci, dal Vice Presidente.
Art. 11 – Il Vicepresidente
1. Il Vice Presidente collabora a tutte le attività del Presidente ed
assume incarichi specifici qualora a ciò da questi delegato.
Art. 12 – Il Segretario-Tesoriere
1. Il Segretario – Tesoriere sovrintende a tutti i servizi dell’Associazione,
prepara il lavoro che deve essere svolto dal Comitato Direttivo e dal Presidente.
Cura la diffusione del materiale edito dall’Associazione tra i soci.
Predispone i lavori per l’Assemblea dei soci; provvede ad inviare le comunicazioni
inerenti il bilancio e le relazioni del Presidente del Collegio dei Revisori
ai soci; provvede all’amministrazione sociale secondo le direttive impartite
dal Presidente e dal Comitato Direttivo e si incarica della esazione delle entrate
e della tenuta dei libri compreso quello dei soci.
Il Segretario dura in carica tre anni e continua a svolgere la sua attività fino
all’insediamento del nuovo Segretario nominato.
Art. 13 – Patrimonio.
1. Al Comitato Direttivo è affidata la custodia della gestione del patrimonio
sociale nonché delle deliberazioni in ordine alla decadenza dei soci ed
infine di ogni atto inerente le finalità dell’Associazione quali
indicate nell’articolo 2 dello Statuto.
Art. 14 – Elezioni degli organi.
1. Il Presidente, il Vice Presidente e i membri del Comitato Direttivo sono eletti
dall’Assemblea dei Soci con tre votazioni distinte tra tutti i soci effettivi.
Risultano eletti i soci con più preferenze. In caso di parità si
ricorrerà al ballottaggio.
2. L’elezione ha luogo sulla base di un documento programmatico, sottoscritto
da almeno 10 soci, contenente la lista dei candidati alle cariche di Presidente,
di Vicepresidente e dei componenti il Comitato Direttivo nel numero di 7 a seguito
di dibattito sulle dichiarazioni rese dal candidato alla carica di Presidente.
Possono essere presentati più documenti programmatici. Nessun socio può validamente
sottoscrivere più di un documento programmatico Le proposte con l’allegato
documento devono essere inviate anche via email alla sede operativa dell’Associazione
almeno quarantotto ore prima dell’adunanza nella quale si discute dell’elezione.
Art. 15 – Il Collegio dei Revisori dei Conti.
1. Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dall’Assemblea dei soci
in numero di due membri effettivi, di cui uno supplente e dura in carica tre
anni.
Non possono essere eletti i membri eletti nel Comitato Direttivo.
Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto in seno al Collegio
stesso.
In caso di cessazione dell’incarico subentra il supplente.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla l’Amministrazione dell’Associazione,
vigila sull’osservanza delle leggi, dello Statuto e relativi regolamenti
ed accerta la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del
bilancio e del conto delle attività e passività, alle risultanze
dei libri e delle scritture contabili. Accerta, almeno una volta l’anno,
la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e titoli di proprietà dell’Associazione
o ricevuti in pegno o cauzione o deposito. Alla scadenza del mandato il Collegio
dei Revisori dei Conti continua a svolgere la sua attività fino all’insediamento
dei nuovi eletti. I Revisori dei Conti sono rieleggibili.
TITOLO III – AMMINISTRAZIONE E FINANZE
Art. 16 – Documenti e libri sociali.
1. Il Comitato Direttivo tiene i seguenti libri sociali, numerati successivamente
per ogni pagina, bollati in ogni foglio con la firma del Presidente :
– Libro giornale delle trascrizioni di tutte le operazioni finanziarie dell’Associazione.
– Libro degli inventari.
– Libro dei soci.
– Libro delle adunanze.
Art. 17 – Entrate dell’Associazione.
1. Costituiscono entrate dell’Associazione :
a) le quote associative.
b) I contributi, le elargizioni e le donazioni da parte di persone fisiche o
giuridiche, o ricavati da attività consentite a termini di legge.
In proposito il Comitato Direttivo esaminerà la gamma delle attività che
riterrà consentite nell’ambito del proprio campo professionale.
2. Dovrà essere poi cura dei singoli componenti dell’Associazione,
responsabili di Enti, presentare alle superiori autorità apposito atto
deliberativo al fine di ottenere formale autorizzazione allo svolgimento delle
predette attività.
Considerati gli scopi sociali l’Associazione, tramite i propri soci responsabili
dei diversi Enti, si prefigge di avanzare richiesta alle proprie Amministrazioni
di un contributo che, unito alle quote sociali ed altre eventuali entrate, posa
consentire la vita dell’Associazione stessa.
Art. 18 – Bilancio e gestione amministrativa.
1. Il bilancio dell’Associazione sarà distinto in :
a) bilancio di previsione;
b) rendiconto di gestione;
c) situazione patrimoniale.
e sarà presentato all’approvazione dei soci accompagnato dalla relazione
finanziaria del Presidente e da quella del Collegio dei Revisori dei Conti. Le
relazioni devono essere redatte per iscritto. Poiché l’Associazione
non ha fini di lucro non potranno nei bilanci esservi utili da ripartire, bensì soltanto
eventuali eccedenze di entrate o di uscite di gestione che saranno portate nell’esercizio
finanziario dell’anno successivo.
2. Per tutti gli acquisti dei beni mobili ed immobili che superino la spesa globale
di euro 500,00 la decisione spetta al Comitato Direttivo; lo stesso per eventuali
vendite. Per acquisti, forniture e prestazioni fino a euro 500,00 è autorizzato
il Presidente previo assenso del Segretario-Tesoriere congiuntamente o chi ne
fa le veci ai sensi del presente Statuto. Per le spese connesse ai rimborsi spesa
per i trasferimenti connessi ad attività istituzionali dell’associazione
da parte dei membri del Comitato direttivo l’autorizzazione spetta al Presidente
sino all’importo annuo complessivo stabilito annualmente dal Comitato direttivo.
La proprietà dei beni mobili ed immobili deve figurare nel libro degli
inventari dell’Associazione. Tali beni al prezzo di acquisto devono figurare
nei bilanci annuali.
TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 19 – Scioglimento.
1. Per lo scioglimento dell’Associazione è necessaria la deliberazione
dell’Assemblea comunque costituita. Il patrimonio, in caso di scioglimento
dell’Associazione, sarà destinato a scopi in armonia con quelli
dell’Associazione stessa.
Art. 20 – Norma finale
1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si osservano le norme vigenti
del Codice Civile, ovvero quelle disposizioni in materia comunque applicabili.
Art. 21 – Marchio dell’Associazione
1. Il marchio dell’associazione è individuato nel logo accompagnato
dalla sigla AIDAP e dalla denominazione ” ASSOCIAZIONE ITALIANA DIRETTORI
E FUNZIONARI AREE PROTETTE”. La sua definizione è indicata nello
schema grafico allegato allo Statuto.
2. L’utilizzo del Marchio è consentito secondo le modalità stabilite
dal Comitato ed in coerenza con le attività e le finalità dell’associazione.
Il Comitato adotta in merito specifico regolamento per l’affiancamento
al marchio dell’Associazione di altri marchi nei materiali informativi
e comunicativi.
Art. 22 – Norma transitoria.
1. Al fine esclusivo di garantire la continuità dell’attività associativa
sviluppata con la nomina delle cariche sociali avvenuta a norma di Statuto con
l’Assemblea del marzo 2007 di Lonate-Pozzolo, il Comitato direttivo ivi
eletto resta in carica a norma del presente Statuto integrato dei soggetti già individuati
nella medesima seduta di Assemblea allora incaricati delle funzioni di Revisori
dei Conti.
Il Collegio dei Revisori dei Conti viene parimenti rieletto in seno all’Assemblea.
Note
(1) – Corrispondenza incaricati e criteri art. 9: