Enti Parco e riforme
12 ottobre 2009
In riferimento ad alcune notizie di stampa, si informa che gli Enti Parco risultano esonerati dall'applicazione della norma citata, il cui termine di applicazione è peraltro prolungato al 31 dicembre 2010. Nino Martino, vicepresidente di AIDAP, ha dichiarato: "Sarebbe importante se il Governo convocasse la III conferenza delle aree naturali protette per approfondire ed attualizzare la mission e gli obiettivi delle aree protette in una società complessa quale quella italiana. Nel dibattito sulla riforma del Paese mancano, troppo spesso, riferimenti al ruolo istituzionale dei parchi. Pur non escludendo la necessità di importanti adeguamenti degli strumenti operativi, così come già segnalato dalla Carta di Feltre, occorrerebbe approfondire le capacità, i meriti ed i limiti della gestione di parchi a riserve a quasi vent'anni dalla L. 394/91".
Art. 26. Taglia-enti
1. Gli enti pubblici non economici con una dotazione organica inferiore alle 50 unità, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive e degli enti non inclusi nell’elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alle leggi 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva della Giornata della memoria, e 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle Autorità portuali,degli enti parco e degli enti di ricerca, sono soppressi al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad eccezione di quelli confermati con decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione normativa, da emanarsi entro il predetto termine. Sono, altresì, soppressi tutti gli enti pubblici non economici, per i quali, alla scadenza del 31 ottobre 2009, non siano stati emanati i regolamenti di riordino ai sensi del comma 634 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il termine di cui al secondo periodo si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri degli schemi dei regolamenti di riordino. Nei successivi novanta giorni i Ministri vigilanti comunicano ai Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione normativa gli enti che risultano soppressi ai sensi del presente comma.
Del resto immaginiamo che in caso contrario Il Ministro dell'Ambiente sarebbe intervenuta.